È al vaglio dell’ufficio legislativo del Ministero il decreto sul riciclo/riutilizzo delle plastiche miste, che ammontano a più di 500 mila tonnellate annue (che derivano dalla raccolta differenziata). Il provvedimento prevede numerose applicazioni delle plastiche miste recuperate: come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti, come sostituti di materiale vergine in diverse tecnologie di trasformazione secondo la norma Uni 10667-16 e in processi di riduzione in impianti siderurgici.
Il fine del decreto in lavorazione è dunque nobile: trovare destinazioni d’uso alternative alle plastiche farebbe ridurre notevolmente i costi della filiera. In questo senso, l’uso nei bitumi e negli asfalti rappresenta effettivamente una nuova frontiera da esplorare, con il grande dilemma di quanta plastica effettivamente potrà trovare questa destinazione e con quali limitazioni, dato che non possiamo ipotizzare di fare come in India dove tombano sotto l’asfalto tonnellate e tonnellate di rifiuti plastici senza verificarne gli effetti inquinanti.
Ma le soluzioni “end of waste” contenute nel decreto sono molteplici e, fatta eccezione per la soluzione degli asfalti e bitumi, sembrano riferirsi tutte a processi che prevedono in vari modi una combustione delle plastiche. Viene da sé che non si sta parlando di riciclo o riutilizzo o recupero di materia che dir si voglia, ma di recupero energetico.
Decreto End of Waste e recupero energetico delle plastiche
Non si può ignorare tuttavia che un decreto End of Waste per il recupero energetico delle plastiche esiste già ed è il D.M. n. 22 del 14 febbraio 2013 (cosiddetto Decreto Clini) che detta regole molto ferree per l’avvio a recupero energetico delle plastiche miste come “prodotto” e non più rifiuto (end of waste). Esso prevede: l’iscrizione del prodotto al registro REACH (molteplici test ed analisi che attestano l’assoluta sicurezza per l’ambiente e la salute), un set di analisi di laboratorio su lotti di produzione giornalieri molto severi, controlli severissimi sui produttori e sugli utilizzatori da parte del NOE e degli enti di tutela ambientale, prevede inoltre che i produttori e gli utilizzatori siano certificati ISO 14.000 o EMAS, prevede limiti dimensionali per gli impianti di destino, ma soprattutto l’obbligo, sia per gli impianti produttori che per gli impianti utilizzatori delle plastiche, di essere in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con tutto quel che comporta in termini di verifiche autorizzative e ambiti normativi-regolativi.
Quindi un decreto End of Waste per il recupero energetico delle plastiche miste esiste già, cosa spinge dunque il Ministero dell’Ambiente nel redigere in tutta fretta un altro decreto che ha lo stesso oggetto, anche se posto in maniera piuttosto sibillina tanto da sembrare che l’oggetto sia diverso?
Sicuramente la risposta è multipla, ma spunterei la casella della necessità di trovare destinazione ad un flusso di plastica che non trova più i tradizionali sbocchi nel Far East, ma anche la volontà di semplificare, per i canali citati, la parte burocratica autorizzativa.
In effetti, se il decreto fosse approvato come tale, si tratterebbe per gli operatori interessati di una vera e propria deregulation del settore. Qualunque player industriale, anche estraneo al settore rifiuti (neppure iscritto all’Albo) potrà fare un impianto di trattamento delle plastiche miste in autorizzazione semplificata (senza fare una Valutazione di Impatto Ambientale) e senza sottostare ai vincoli ed ai controlli che operano oggi sulla filiera del rifiuto. L’impianto potrà essere posizionato in qualsiasi area industriale senza che i cittadini o le istituzioni se ne avvedano.
Tale logica sembra sposarsi perfettamente con il proliferare di progetti Waste to Chemical che i grandi player nazionali stanno pubblicizzando senza sosta per dimostrare la loro attitudine Green. Sostanzialmente si vuole produrre combustibile dalle plastiche miste. Ma tutti i processi individuati nella bozza del decreto (ripeto, salvo il residuale riutilizzo negli asfalti) prevedono una combustione, quindi un recupero di energia che è altra cosa dal recupero di materia, stando alla vigente gerarchia del rifiuto.
Perché allora il legislatore non sta ipotizzando di modificare/semplificare il Decreto Clini, che oggi regola il recupero energetico delle plastiche? Eppure ci sono molte aziende del settore rifiuti che hanno investito ed investono notevoli capitali per l’avvio a recupero energetico delle plastiche secondo il decreto in vigore e si sottopongono a tutte le restrizioni ed i controlli in esso previsti. Tali aziende avrebbero vantaggi nella semplificazione e nella revisione di un decreto che ormai, pur nella sua efficacia (molte nazioni europee lo stanno copiando) mostra i limiti dei suoi anni.
Rischi di un nuovo decreto End of Waste sulle plastiche miste
Il rischio è che, con l’approvazione del nuovo decreto End of Waste sulle plastiche miste, si crei un doppio regime, con complessità e costi completamente diversi. Va da sé che il binario privilegiato accoglierà la maggior parte del flusso delle plastiche sul mercato, mentre il secondo scomparirà fagocitato dalla sua complessità. Tanto più che tali impianti, fuori dalla filiera del rifiuto, sarebbero estranei all’ambito regolativo di Arera e quindi non sottoponibili a rendicontazione e regolazione tariffaria.
La domanda è sempre la stessa: cui prodest? A chi giova? Di sicuro ai grossi player che stanno investendo sui processi di recupero energetico delle plastiche miste ai fini della produzione di carburanti, che evidentemente non vogliono essere sottoposti ai “lacci e lacciuoli” che caratterizzano l’attività di chi opera nel settore rifiuti.
a cura di Fabrizio D'Epiro, General Manager e membro del Board di Deco Spa
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