Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 15 dicembre 2020 il Regolamento della plastic tax da 0,80 euro per chilogrammo che verrà applicata ai rifiuti plastici da imballaggi non riciclati. Mentre per la plastic tax italiana sembra confermato un rinvio al 1° luglio 2021, la tassa europea dovrà essere versata dagli stati membri dell’Unione Europea a partire dal 1° gennaio 2021.
I contributi, applicati a livello di singolo stato, verranno calcolati dalla Commissione Europea e l’introito verrà utilizzato per finanziare il piano di ripresa economica in seguito alla pandemia Covid-19.
La plastic tax può essere pagata dallo stato-nazione, invece che dai singoli individui o società. I singoli stati-nazione, tuttavia, possono cercare di reintegrare la quota versata mediante l’imposizione di tasse.
Alcuni punti salienti del Regolamento europeo della plastic tax:
- Presso il Tesoro di ogni stato membro è tenuta una contabilità della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.
- Entro il 15 aprile di ogni anno, ogni stato trasmette alla Commissione, le previsioni concernenti il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica che non saranno riciclati per l’anno in corso e l’anno successivo.
- Entro il 31 luglio di ogni anno, ogni stato membro trasmette alla Commissione, un estratto annuale relativo al secondo anno precedente l’anno corrente che fornisce i dati statistici relativi al peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti nello stato membro, il peso di tali rifiuti di imballaggio di plastica che sono stati riciclati, in chilogrammi, e un estratto annuale relativo al secondo anno precedente l’anno corrente che fornisce il calcolo dell’importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati conformemente all’articolo.
- Sulla base dell’estratto annuale che fornisce il calcolo dell’importo basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, a ciascuno stato membro è addebitato o accreditato, nell’anno successivo a quello in cui l’estratto è stato inviato, l’importo risultante dalla differenza tra gli importi della previsione relativa a un determinato anno e gli importi reali negli estratti relativi allo stesso anno.
- La Commissione istituisce un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. I compiti del gruppo consistono nel fornire alla Commissione consulenza e pareri in merito alla comparabilità, affidabilità e completezza delle statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica prodotti e riciclati, all’approntamento di misure volte a rendere i dati più comparabili e affidabili nonché all’emissione di pareri annuali sull’adeguatezza dei dati relativi ai rifiuti di imballaggio di plastica presentati dagli Stati membri ai fini della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.
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