L’Agenzia della Dogane e dei Monopoli ha pubblicato una bozza delle Determinazioni Direzionali, preliminare agli ancora attesi Decreti Attuativi della Plastic Tax.
Il documento riassume gli aspetti tecnici e fiscali principali della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha istituito l’imposta di consumo sui cosiddetti Macsi, Manufatti con singolo impiego in materiale plastico.
La Plastic Tax entrerà in vigore il 1° luglio 2021 con un’aliquota di 0,45 euro al chilogrammo, dovuta solo per la quantità di materia plastica vergine contenuta nei Macsi.
Che cosa sono Macsi
Sono considerati Macsi i seguenti prodotti:
- dispositivi che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi Macsi o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
- i semilavorati, comprese le preforme, costituiti anche parzialmente da materie plastiche, impiegati nella produzione di Macsi.
A titolo di esempio, sono considerati Macsi i fogli, le lastre, le preforme, le bottiglie, i tappi, i contenitori, i coperchi, i sacchetti, le borse, gli imballaggi, i film, le pellicole e in ogni caso tutti gli altri manufatti polimerici, sagomati o sagomabili, idonei a costituire involucro o parte di involucro di merci o di prodotti alimentari.
Su che cosa si paga
L’imposta riguarda i seguenti prodotti:
- realizzati con l’impiego anche parziale di materie plastiche di polimeri organici sintetici;
- non ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti o essere riutilizzati per lo stesso scopo;
- che hanno funzione o sono utilizzati per contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.
Su che cosa non si paga
Sono esclusi dal pagamento della Plastic Tax i Macsi compostabili, i dispositivi medici predefiniti, quelli adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. L’imposta non è dovuta per i Macsi ceduti o esportati per il consumo in altri Paesi e sulla materia plastica contenuta nei Macsi che provenga da processi di riciclo.
Chi paga la Plastic Tax
I soggetti sottoposti alla Plastic Tax sono il fabbricante, il venditore, l’acquirente UE, il cedente UE, l’importatore. Non sono soggetti obbligati il trasformatore, l’esercente attività economica, gli impianti di riciclo.
L’accertamento della Plastic Tax è effettuato sulla base della dichiarazione trimestrale, presentata dai soggetti obbligati per via telematica, secondo modelli predisposti dall’Agenzia recante tutti gli elementi necessari per la determinazione dell’imposta nonché per la vigilanza sui Macsi esclusi dal pagamento.
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