Il Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR), che entrerà in vigore a breve dopo il voto del Consiglio europeo dello scorso 16 dicembre e pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, rappresenta uno degli atti legislativi più importanti degli ultimi decenni dato l’impatto che avrà sulle filiere degli imballaggi e del riciclo, tanto da rimodellare radicalmente entrambi i settori nei prossimi decenni.
Il Regolamento introdurrà misure di ampia portata:
- la riciclabilità obbligatoria degli imballaggi;
- gli obiettivi riguardo al contenuto minimo di materiali di riciclo e riutilizzati in tutti i tipi di imballaggi, anche se con possibili deroghe basate sulla disponibilità di materiali di riciclo;
- l’istituzione di un sistema obbligatorio per la restituzione dei vuoti a rendere con cauzione (Deposit Return Scheme – DRS) e per gli obiettivi di raccolta differenziata degli imballaggi;
- nuovi obblighi relativi alla comunicazione dei dati e all’etichettatura
- l’ambito di applicazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore (Extended Producer Responsibility – EPR);
- divieto di immissione sul mercato di imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) al di sopra di determinati soglie;
- divieto di utilizzo di film in plastica per imballaggi di gruppo, tranne che per quelli destinati al trasporto;
- il potenziale contributo dei materiali bio-based agli obiettivi di riciclo;
- la possibilità di conteggiare i materiali di riciclo importati ai fini degli obiettivi di riciclo, a condizione che siano di qualità simile a quella dei materiali nazionali e siano stati oggetto di raccolta differenziata.
Obiettivi di riciclo minimi per la filiera degli imballaggi
A partire dal 1º gennaio 2030, ovvero entro tre anni dall’emanazione dei decreti attuativi (fa fede il termine più lontano), tutti gli imballaggi di plastica immessi sul mercato dell’UE dovranno includere una percentuale minima in peso di contenuto riciclato proveniente da rifiuti post-consumo pari al:
- 30% per gli imballaggi sensibili al contatto (generalmente si tratta di imballaggi a contatto con alimenti o medicinali), esclusi i flaconi monouso in cui il polietilene tereftalato (PET) è il componente principale;
- 10% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materiali plastici diversi dal PET, ad eccezione delle bottiglie in plastica monouso per bevande;
- 30% per le bottiglie in plastica monouso per bevande;
- 35% per ogni altro imballaggi;
Entro il 2040, queste percentuali saliranno al:
- 50% per gli imballaggi in plastica sensibile al contatto realizzati principalmente in PET, ad eccezione delle bottiglie in plastica monouso per bevande;
- 25% per le plastiche sensibili al contatto non in PET, ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
- 65% per le bottiglie monouso per bevande e ogni altro imballaggio in plastica.
Questi obiettivi riguardo al contenuto riciclato sono visti da molti come ambiziosi, dati gli attuali tassi di riciclo di materiali come le poliolefine, e probabilmente faranno ulteriormente salire la domanda di materiale riciclato nei prossimi anni. Gli obiettivi hanno già provocato un impatto visibile sulla domanda di poliolefine di riciclo, in particolare per il pellet polietilene ad alta densità riciclato (R-HDPE) destinato al soffiaggio. La domanda di pellet R-HDPE bianco per soffiaggio è aumentata nel corso del 2024 a causa del fatto che gli operatori del settore degli imballaggi cercano di utilizzare formati più ampi di quanto normalmente disponibili e di aumentare il numero di fornitori al fine di migliorare le rispettive posizioni di mercato in vista dell’introduzione del Regolamento PPWR.
Ciò ha comportato una riduzione della forbice dei prezzi tra il pellet bianco per soffiaggio e quello naturale per soffiaggio. La prospettiva dell’entrata in vigore del PPWR ha inoltre fatto sì che la domanda di imballaggi in poliolefine di riciclo nel 2024 si sia dimostrata più resiliente rispetto al precedente trend recessivo, sottolineando la maggiore importanza attribuita alla sostenibilità dal mercato in generale. Gli obiettivi in materia di contenuto riciclato consentiranno l’uso di materiale proveniente da “paesi terzi”, ovvero al di fuori dell’UE, a condizione che siano stati raccolti separatamente, e abbiano specifiche equivalenti ai requisiti elencati nel Regolamento PPWR, nella Direttiva relativa ai rifiuti (2008/98/CE) e nella Direttiva sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente ((UE) 2019/904). Ciononostante, permangono alcuni punti interrogativi su cosa significa nella pratica la dicitura “specifiche equivalenti” che, a seconda dell’interpretazione in sede attuativa, potrebbe incoraggiare o scoraggiare l’importazione di materiale riciclato in Europa.
Inoltre, la Commissione UE avrà il compito di riesaminare lo stato dello sviluppo tecnologico e le prestazioni ambientali degli imballaggi in bioplastica entro 3 anni dall’entrata in vigore del PPWR (ovverosia dalla data di pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea).
A seguito di questo riesame, la Commissione dovrà presentare proposte legislative sugli obiettivi volti ad aumentare l’uso di bioplastiche negli imballaggi. Tra questi, la possibilità che i materiali bio-based contribuiscano agli obiettivi di riciclo per i materiali a contatto con gli alimenti laddove non siano disponibili materiali di riciclo. È probabile che ciò abbia un impatto più pesante sulle poliolefine e sul polistirene (PS). Gli operatori di mercato hanno accolto con ampio favore i chiarimenti sul ruolo delle bioplastiche, tuttavia la maggior parte di essi sostiene che qualsiasi obiettivo riguardante questi materiali dovrebbe essere slegato dagli obiettivi generali di riciclo allo scopo di evitare di influire sullo sviluppo del riciclo meccanico.
Gli Stati membri saranno obbligati ad attuare un programma di restituzione dei vuoti a rendere con cauzione (DRS) a meno che non riescano a raggiungere un obiettivo di raccolta differenziata dell’80% in peso degli imballaggi delle categorie interessate immessi sul mercato per la prima volta a partire dal 2026.
In regime di DRS, l’acquirente in genere paga una cauzione presso il punto vendita come parte del prezzo di acquisto. La cauzione verrà poi rimborsata nel momento in cui il consumatore deposita l’imballaggio in un punto di raccolta. Ciò incentiva i consumatori a restituire l’imballaggio, a patto naturalmente che l’importo della cauzione sia sufficientemente elevato.
Il Regolamento prevede inoltre il potenziamento dei regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) i quali dovranno garantire che gli oneri finanziari a carico dei produttori (o di coloro che fanno le veci del produttore in caso di importazioni) siano sufficienti a coprire i costi della “gestione completa dei rifiuti” di imballaggio, sebbene l’entità di tali oneri non venga stabilita nel testo.
Il Regolamento dispone che gli operatori che contribuiscono ai sistemi EPR abbiano accesso prioritario, a prezzi di mercato, a quantità di materiale di riciclo corrispondenti alle quantità di imballaggi immesse in uno Stato membro da ogni singolo operatore economico. Resta da vedere come questo meccanismo funzionerà nella pratica e che cosa significhi nel concreto “accesso prioritario”, tuttavia questa parte del Regolamento ha il potenziale per rimodellare le dinamiche commerciali attraverso l’introduzione di una gerarchia all’interno del mercato e limitazioni alle vendite.
Direttiva sulla plastica monouso (SUPD)
Il Regolamento PPWR modifica la Direttiva SUPD riguardo l’obiettivo di contenuto riciclato minimo del 30% per le bottiglie di plastica, previsto dal Regolamento per il 2030. Sebbene l’obiettivo del PPWR sia identico a quello specificato nella SUPD, il metodo di calcolo per il contenuto di riciclo sarà agganciato al singolo produttore, eliminando in tal modo un’ambiguità rilevata nella SUPD.
Plastica monouso, rifiuti di imballaggio in discarica e divieti sulle PFAS
Il Regolamento PPWR prevede ulteriori divieti in relazione alle plastiche monouso.
Vale la pena di sottolineare che, riguardo agli imballaggi flessibili in polietilene a bassa densità riciclato (R-LDPE) ciò comporta il divieto di raggruppare bottiglie, lattine, lattine, vasi, vaschette o pacchetti in confezioni multiple presso il punto vendita, escludendo tuttavia gli involucri utilizzati nella distribuzione business-to-business. Questo divieto potrebbe avere effetti sui riciclatori chimici che si avvalgono della pirolisi, perché gli imballaggi flessibili post-consumo vengono identificati dal settore come una potenziale fonte di materie prime chiave.
Il Regolamento prevede anche il divieto di imballaggi a contatto con alimenti contenenti PFAS al di sopra di determinate soglie.
Sono previste inoltre restrizioni allo smaltimento in discarica, o in inceneritore, dei rifiuti di imballaggio riciclabili, il che potrebbe comportare requisiti e costi di selezione più elevati da parte dei gestori dei rifiuti.
Nuovi obiettivi di riutilizzo del PPWR
Entro il 1° gennaio 2030, il 40% della maggior parte degli imballaggi per il trasporto utilizzati all’interno dell’UE, compresi quelli per il commercio online, dovrà essere di tipo riutilizzabile e rientrare “all’interno di un sistema di riutilizzo”. A partire dal 2040 questa percentuale salirà al 70%.
Entro il 2030, il 10% delle scatole per imballaggi di gruppo destinate all’impiego nel settore della logistica o della distribuzione dovrà essere riutilizzabile. Inoltre, sempre entro il 2030, i distributori di imballaggi per la vendita di bevande alcoliche e analcoliche dovranno raggiungere l’obiettivo di riutilizzo del 10%, che salirà al 40% entro il 2040. Saranno tuttavia esentati gli imballaggi di alcune classi di bevande alcoliche, tra cui le bevande alcoliche altamente deperibili.
La formulazione dell’articolo 29 (che stabilisce gli obiettivi di riutilizzo) ha suscitato preoccupazione nel mercato degli imballaggi flessibili in polietilene riciclato a bassa densità (R-LDPE) e in particolare la formulazione delle deroghe contenute nei paragrafi 2 e 3, con alcuni operatori che affermano che gli obiettivi equivalgono di fatto al bando degli imballaggi flessibili in plastica per il trasporto a causa della difficoltà di raggiungere l’obiettivo di riutilizzo. All’inizio dello scorso dicembre, la Commissione europea ha avviato una valutazione al fine di esonerare gli involucri per pallet e le reggette dall’obbligo di completa riutilizzabilità.
A livello internazionale, tuttavia, le scatole in cartone saranno esentate dagli obiettivi di riutilizzo, il che potrebbe innescare una corsa verso questo tipo di materiale. In una dichiarazione pubblicata poco prima del voto del Consiglio dell’UE, Virginia Janssens, amministratore delegato dell’associazione di categoria Plastics Europe, ha dichiarato al proposito: “Allo stato attuale, esiste il rischio concreto che le misure proposte frammentino il mercato interno degli imballaggi in plastica e creino condizioni di disparità rispetto ad altri materiali. Sebbene possa essere politicamente attraente per alcuni portatori di interessi, prendere di mira arbitrariamente la plastica non è una risposta, dal momento che ciò metterà a repentaglio gli investimenti in soluzioni di imballaggio in plastica sostenibili e incoraggerà la sostituzione della plastica con altri materiali senza alcun vantaggio comprovato per l’ambiente. Non risolverà il problema degli imballaggi monouso”.
Riciclabilità e riutilizzo
Entro il 2030 tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili o riutilizzabili. Per venire classificato come riciclabile, l’imballaggio dovrà essere:
- progettato per il riciclo;
- oggetto di raccolta differenziata;
- separato in flussi di rifiuti definiti che non influiscano sulla riciclabilità di altri flussi di rifiuti;
- riciclato in modo che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità tale da potere sostituire le materie prime primarie.
Per ciascuna categoria di imballaggi verrà determinato il rispettivo grado di riciclabilità (classe A, B o C). Dopo il 1° gennaio 2030 sarà vietata la vendita sul mercato di imballaggi inferiori al grado C. Stessa sorte toccherà agli imballaggi classificati al di sotto del grado B dopo il 1° gennaio 2038.
In base alle nuove regole, alle valutazioni riguardo la progettazione per il riciclo (design for recycling), a partire dal 2035 verrà aggiunta un’ulteriore valutazione basata sul peso del materiale effettivamente riciclato nell’ambito di ciascuna categoria di imballaggi. Ai fini della valutazione riguardo la progettazione per il riciclo, le singole categorie di imballaggi ricadranno nella disciplina di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del Regolamento.
Alla Commissione Europea sarà conferita la facoltà di emanare i decreti attuativi per definire, entro il 1° gennaio 2028, i criteri dettagliati di progettazione per il riciclo in riferimento alle varie categorie di imballaggi.
A partire dal 2035, alla riciclabilità verrà aggiunto il requisito che il materiale sia “riciclato su larga scala”, con la Commissione Europea che avrà il potere di modificare le relative soglie.
La definizione di rifiuti di imballaggio “riciclati su larga scala” presuppone la raccolta differenziata, la selezione e il riciclo dei materiali in tutta l’UE (compresi anche i rifiuti esportati) nelle infrastrutture predisposte per ciascuna categoria di imballaggi, di almeno il 55% di tutti i materiali, ad eccezione del legno, per il quale si richiederà almeno il 30%.
Le valutazioni della riciclabilità si estenderanno anche all’impatto, sui sistemi di riciclo, di elementi come gli strati barriera, gli inchiostri e le etichette.
A fronte degli attuali cicli di prodotto e di sviluppo, oltre che della severità delle sanzioni previste in caso di non conformità, il breve lasso di tempo che intercorre tra la definizione dei criteri di valutazione e gli obiettivi iniziali per il 2030 rappresenta una fonte di preoccupazione per gli operatori di mercato.
PPWR: la normativa più importante degli ultimi decenni
Nel complesso, il Regolamento PPWR costituisce probabilmente l’atto normativo più significativo degli ultimi decenni a causa del suo impatto sulle filiere degli imballaggi, della plastica e del riciclo. Le sanzioni previste in caso di non conformità ne faranno un passaggio ineludibile per gli operatori del mercato.
La carenza di gradi di riciclo meccanico adatti agli imballaggi significa che gli operatori dovranno agire rapidamente per garantire la conformità, e gli effetti sul mercato probabilmente inizieranno a farsi sentire già a breve termine. D’altro canto, vi è una serie di aspetti, come ad esempio il ruolo delle bioplastiche e gli obiettivi di riciclabilità (oltre al dibattito più ampio sul contributo del riciclo chimico agli obiettivi di riciclo), su cui occorrerà fare maggiore chiarezza. Questi aspetti aggiungono incertezza e, se non risolti rapidamente, potrebbero ritardare le iniziative di mercato o spingere gli operatori verso materiali alternativi che potrebbero non offrire benefici ambientali.
“I molteplici atti normativi in itinere o in approvazione, tra cui la Direttiva SUPD, la Direttiva sui veicoli a fine vita e il Regolamento PPWR, creano un’enorme pressione lungo la catena del valore per conformarsi alle normative concorrenti. La mancanza di chiarezza su alcuni aspetti influisce negativamente sulla propensione agli investimenti necessari per migliorare l’offerta”, ha dichiarato Helen McGeough, analista capo globale del mercato della plastica riciclata presso ICIS.
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