Dal 1° gennaio 2021 il governo del Regno Unito, come conseguenza della Brexit, ha adottato una serie di misure volte a incidere sul quadro normativo applicabile al settore chimico, con unica eccezione per l’Irlanda del Nord che continuerà ad aderire agli obblighi dettati dal REACH UE.
Le aziende dell’UE o dello Spazio economico europeo (SEE) che ad oggi vogliono esportare sostanze chimiche verso la Gran Bretagna devono infatti garantire la conformità al nuovo regolamento UK REACH chemical regulations, che di fatto recepisce le disposizioni del REACH UE.
I prodotti chimici fabbricati nel Regno Unito devono essere registrati con l’HSE (Health and Safety Executive) britannico in sostituzione Brexit i tascabili per gli esportatori italiani dell’ECHA europeo, il quale non ha più competenza sulle aziende britanniche.
Infine, la GB CLP (Classification, Labelling and Packaging) Regulation ha sostituito il regolamento sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CE n. 1272/2008). Il CLP inglese rispecchia quello Europeo e si basa sul sistema mondiale GHS adottato dalle Nazioni Unite.
E’ opportuno ricordare che, se l’impresa fornisce o acquista sostanze, miscele o composti chimici da e per l’UE / SEE / Irlanda del Nord e la Gran Bretagna deve assicurarsi di soddisfare sia gli obblighi pertinenti al REACH UE sia al REACH UK.
Il regolamento REACH non riguarda però solo la registrazione di sostanze chimiche, ma anche delle sostanze altamente problematiche, bandite o soggette a limitazioni negli articoli finiti elencate nell’allegato XVII.
Nel caso in cui un’azienda italiana importi da o esporti verso il Regno Unito un semilavorato o un articolo finito, l’importatore diventa una figura responsabile della conformità all’allegato XVII e agli obblighi legati alla presenza di sostanze altamente problematiche o soggette a restrizioni nel componente o nel prodotto.
Il documento in allegato è stato elaborato dall’Agenzia ICE – Ufficio di Londra | Desk Brexit
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